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ULTIME NOVITA'

Cosa cambia dopo il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 sulla

Certificazione energetica

                                                                                                  

Premessa

L'8 ottobre 2005 è entrato in vigore il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (successivamente modificato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311) per l'attuazione della direttiva comunitaria 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. Scopo di tale normativa è di stabilire i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine del "contenimento dei consumi energetici".

 

 

Ruolo di primaria importanza va riconosciuto, nell'ambito della disciplina dettata dal D.Lgs. 192/2005, alla cd. "certificazione energetica", non solo come strumento di controllo successivo (ex post) del rispetto, in fase di realizzazione degli edifici, delle prescrizioni volte a migliorarne le prestazioni energetiche (art. 8 comma secondo), ma soprattutto come strumento di "informazione" dell'acquirente (art. 6 comma terzo) o del conduttore – nel caso di locazione/affitto - (art. 6 comma quarto), ritenendo il legislatore che una preventiva esauriente conoscenza da parte degli acquirenti o dei conduttori dei dati relativi all'efficienza e alla prestazione energetica dell'edificio e, soprattutto, dei suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione, costituisca presupposto imprescindibile per ottenere un costante e graduale miglioramento delle prestazioni energetiche anche degli edifici già esistenti (sia come incentivo per gli attuali proprietari a migliorare tali prestazioni per rendere l'immobile più "appetibile" sul mercato sia come incentivo per gli acquirenti di orientare eventuali opere di manutenzione, in via prioritaria, verso quegli interventi che possano in qualche modo consentire il "contenimento dei consumi energetici").


Gli attestati

 La legge, al riguardo, prevedeva due diversi  "attestati" al fine della "certificazione energetica":

- l’attestato di qualificazione energetica chiamato a svolgere il ruolo di strumento di controllo successivo del rispetto, in fase di costruzione o ristrutturazione degli edifici,  delle prescrizioni volte a migliorarne le prestazioni energetiche (art. 8 comma secondo);

- l'attestato di  certificazione energetica, chiamato a svolgere il ruolo di strumento di "informazione" dell'acquirente o del conduttore (art. 6 commi terzo e quarto) circa la prestazione energetica ed il grado di efficienza energetica degli edifici; in particolare, al fine di assicurare quella funzione di "strumento di informazione" propria dell'attestato di certificazione energetica, il legislatore ha prescritto che lo stesso, in caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari,  debba essere allegato all'atto traslativo, e ciò a pena di nullità (relativa) dell'atto medesimo ovvero che lo stesso, in caso di locazione, venga consegnato o messo a disposizione del conduttore, sempre a pena di nullità (relativa) del contratto.

I due attestati si distinguevano, oltre che per le diverse "funzioni", anche per quanto riguarda le caratteristiche del "certificatore": infatti mentre l'attestato di qualificazione energetica può essere predisposto ed asseverato da un professionista abilitato alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio "non necessariamente estraneo alla proprietà e quindi non necessariamente “terzo”, l’attestato di certificazione energetica era rilasciato da "esperti" o "organismi" "terzi", dei quale dovevano essere garantiti "la qualificazione e l'indipendenza".

La disciplina transitoria sino al 1° luglio 2008

l'obbligo di allegazione riguardava i seguenti edifici:

A) I "NUOVI EDIFICI"

Ossia gli edifici costruiti in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività rispettivamente richiesto o presentata DOPO l'8 ottobre 2005 (in caso di permesso di costruire è alla data della richiesta e non alla data del rilascio che bisogna fare riferimento).

B) GLI EDIFICI RADICALMENTE RISTRUTTURATI

Ossia gli edifici di superficie utile superiore a 1000 mq. che siano stati oggetto di interventi di ristrutturazione radicale in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività rispettivamente richiesto o presentata dopo l'8 ottobre 2005.

Per "ristrutturazione radicale" ai fini della disciplina in tema di allegazione della certificazione energica si intendono:
- la ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
- la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati).

C) GLI EDIFICI "AGEVOLATI"

Ossia gli immobili sui quali siano stati eseguiti, successivamente al 1° gennaio 2007, interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche per i quali si intenda accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, in relazione ai quali sia già stato rilasciato l'attestato di certificazione energetica o, in via transitoria l'attestato di qualificazione energetica.

D) GLI EDIFICI "PUBBLICI"

Ossia edifici pubblici o detenuti da soggetto pubblici per i quali dopo il 1 °luglio 2007 siano stati rinnovati ovvero stipulati nuovi contratti relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione.

E) GLI EDIFICI DI SUPERFICIE UTILE SUPERIORE A 1.000 MQ

Ossia gli edifici o singole unità, a prescindere dall'epoca di costruzione e dalla data in cui è stata fatta la richiesta del titolo edilizio, di superficie utile superiore a 1000 mq, sempre che l'atto traslativo abbia per oggetto l'intero immobile.

 

Dal 1° luglio 2008

l'obbligo di allegazione riguardava oltre gli edifici di cui sopra sub A), sub B), sub C) e sub D) anche tutti gli altri edifici, a prescindere dall'epoca di costruzione e dalla superficie utile, escluse, soltanto, le singole unità immobiliari di superficie inferiore a 1000 mq.

 

Dal 1° luglio 2009

l'obbligo di allegazione riguarda tutti gli edifici a prescindere dall'epoca di costruzione e dalla superficie utile.

 

L’abrogazione dell’obbligo di allegazione

Il 5 agosto 2008 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

L’art. 35 comma 2-bis del provvedimento dispone l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005 (che prevedono l’obbligo di allegazione e consegna del certificato energetico) e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 (che stabiliscono la sanzione della nullità “relativa”) .

A seguito di tale abrogazione, mentre sembrava certa la soppressione dell’obbligo di allegazione del certificato energetico agli atti traslativi degli edifici esistenti nelle regioni che non hanno legiferato dopo il d.lgs. n. 192/2005 (come successivamente modificato dal d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 311), meno sicura appariva l’abrogazione dello stesso obbligo in quelle regioni (come ad esempio Piemonte, Lombardia, Liguria, Val d’Aosta, Emilia Romagna) che, con norme o delibere di giunta, avevano previsto non solo l’allegazione agli atti negoziali ma – in alcuni casi – anche le relative sanzioni.

 

Le Linee Guida Nazionali in tema di certificazione energetica

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 158 del 10 luglio 2009, in attuazione di quanto previsto al co. 9 dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, il decreto del 26 giugno 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico che definisce le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici e gli strumenti di raccordo, concertazione, cooperazione tra lo Stato e le Regioni.

Il decreto è entrato in vigore nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e quindi, il 25 luglio 2009), mancando diverse previsioni che eventualmente ne anticipino ovvero posticipino l’efficacia.

In base all’art. 3 co. 3 delle Linee Guida, esse si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica e comunque sino all’entrata in vigore dei predetti strumenti. Tale precisazione non fa che ribadire l’autonomia legislativa riconosciuta alle regioni che tuttavia devono tenere conto, anche con un graduale ravvicinamento dei propri strumenti qualora abbiano già legiferato, degli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica di cui al successivo art. 4.

Dall’AQE all’ACE

L’emanazione delle Linee Guida Nazionali pone fine al periodo transitorio disciplinato fino ad ora dal Titolo II del d.lgs. 192/2005 e precisamente, in base all’art. 11 co. 1-bis del decreto 192, dal 25 luglio l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) sarà definitivamente dismesso come documento di certificazione energetica in favore dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE).

In considerazione del co. 1-ter dell’art. 11, gli Attestati di Qualificazione Energetica fino ad ora utilizzati perderanno la loro efficacia trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali, e pertanto dal 26 giugno 2010 la certificazione energetica degli edifici sarà affidata esclusivamente ai modelli di ACE per come predisposti all’Allegato 6 del decreto.

Fino a questa data, in sostanza, gli immobili già dotati dell’AQE potranno continuare a circolare con tale Attestato, ma dal 26 giugno 2010 qualora si debba procedere al trasferimento a titolo oneroso dell’immobile che fu dotato di AQE, si dovrà procedere alla sostituzione del predetto Attestato ormai inefficace ai fini della dotazione, con un nuovo documento - ACE - redatto secondo le indicazioni contenute nel punto 8 dell’All. A ed in base al modello di cui all’All. 6, che si differenzia dall’AQE essenzialmente per due elementi:

-          L’indicazione della classe energetica dell’edificio, che manca nell’AQE;

-          Il Soggetto certificatore, che non potrà più essere un soggetto coinvolto nella proprietà, ovvero nella progettazione o realizzazione dell'edificio, ma al contrario dovrà essere un soggetto imparziale ed indipendente e di ciò ne dovrà dare conto nell’ACE stesso (si veda all’ALL. 6, il punto 14). Tale dichiarazione assume rilevanza anche penale ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p.

La redazione del documento ACE avviene sotto l’esclusiva responsabilità del soggetto certificatore competente.

Gli attuali AQE devono essere utilizzati in ogni caso dal soggetto certificatore per la redazione dell’ACE, unitamente alle risultanze di un’eventuale diagnosi energetica che sia già stata compiuta sull’immobile (punto 8 ALL. A).

Nulla cambia per il costruttore, il quale rimane in ogni caso soggetto alla sanzione di cui all’art. 15 co. 7 del decreto 192 nell’ipotesi in cui ometta di consegnare l’ACE contestualmente alla consegna dell’immobile.

 

Soggetti certificatori: difficoltà interpretative.

Le Linee Guida non stabiliscono alcunché in relazione alla definizione dei Soggetti certificatori. Ai sensi dell’art. 4 co. 1 lett. c d.lgs. 192/2005, un tale compito resta affidato a successivi decreti presidenziali che definiranno i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione,.

In attesa di tali decreti, nelle regioni che non hanno legiferato in materia energetica ovvero che hanno legiferato ma la normativa è ancora in attesa di attuazione, si ritiene debba essere applicata la normativa nazionale ed in particolare quanto previsto dal comma 6 dell'art. 18 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115. Esso ha disposto che ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III del decreto 115. Il punto 2 del predetto allegato III definisce i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici; così recita:

"Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

    Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finali. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni” (comma 2).

 

Al comma 3 del predetto punto 2 allegato III si dispone che: "Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori di cui al punto 1, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:

a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;

b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente".

Si precisa poi al comma 4 del predetto allegato III che: "Qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi".

 

Ambito applicativo: le tipologie edilizie rilevanti per la certificazione energetica.

Uno tra gli aspetti rilevanti ed innovativi della Linee Guida è la definizione dell’ambito applicativo del decreto legislativo 192/2005 e successive modifiche, in ordine alle diverse tipologie immobiliari.

Al punto 2 dell’All. A del decreto qui in esame, è previsto che il decreto legislativo sulla certificazione energetica si applica a tutti gli edifici dellecategorie di cui all’articolo 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici esplicitamenteod evidentemente dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delleprestazioni.

Si sottolinea che tra le categorie predette non rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.

Pertanto, alla luce di tali specificazioni, gli edifici coinvolti nella certificazione energetica sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:

-          edifici adibiti a residenza e assimilabili (tra cui case private, case vacanze, conventi, caserme, alberghi ecc. ecc.);

-          edifici adibiti a uffici;

-          edifici adibiti a ospedali, cliniche, case di cura;

-          edifici adibiti ad attività ricreative o di culto (cinema, teatri, sale mostre, musei, biblioteche, bar, ristoranti, sale da ballo);

-          edifici adibiti ad attività commerciali;

-          edifici adibiti ad attività sportive;

-          edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli.

Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi) qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato.

 

L’autodichiarazione

Il punto 9 dell’All. A, per immobili di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq, stabilisce che il proprietario “consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile”, anziché dotarlo dell’ACE, può ricorrere ad un’autodichiarazione in cui afferma che:

- l’edificio è di classe energetica G;

- i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.

 

La predetta autodichiarazione costituisce un’alternativa alla dotazione dell’ACE da rendere in sede di trasferimento dell’immobile: ciò si evince dalla formulazione della norma, che ricollega al (solo) proprietario l’emanazione della dichiarazione per “mantenere la garanzia di una corretta informazione all’acquirente”.

 

La circostanza che il bene possa essere trasferito con l’autodichiarazione in parola, non sposta le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 334-2009/C (vedi in Attualità) in ordine all’ammissibilità delle pattuizioni con cui le parti stabiliscono le modalità per assolvere all’obbligo di dotazione.

 

Resta ferma infatti per le parti, la possibilità di affidarsi ad un soggetto certificatore che attesti nell’ACE lo stato energetico dell’immobile, quando ad esempio in sede di vendita l’alienante non sia in grado di rendere la predetta dichiarazione (perché non conosce se lo stato energetico dell’edificio sia “scadente” nel senso previsto dal D.M. ovvero, non conosca in generale quale sia lo stato energetico del bene). Vi sarà quindi la possibilità di pattuire con l’acquirente che sia quest’ultimo a dover provvedere alla dotazione della certificazione energetica dell’edificio.

 

Si tratta, in ultima analisi, di due strumenti alternativi – ma diversi – da cui consegue il medesimo risultato (la conoscenza dello stato energetico del bene), in un caso conseguibile necessariamente con l’intervento del venditore, nell’altro con un documento redatto da un tecnico abilitato su incaricato del venditore o del compratore.

 

Occorre evidenziare che resa la dichiarazione il proprietario è tenuto a trasmetterne copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, entro quindici giorni dalla data del rilascio.

 

Non sono previste sanzioni per il proprietario in caso di autodichiarazione mendace e nemmeno un sistema di controlli sull’effettiva portata energetica degli edifici dichiarati essere di classe G.

 

Quanto ai nuovi edifici, infine, pur se scadenti sul piano energetico – il che appare, invero, improbabile – il venditore non avrà la possibilità di rendere la suddetta autodichiarazione e ciò in realtà è coerente con l’osservazione che la disciplina energetica investe l’edificio nuovo fin dalla fase della progettazione.

 

L’autodichiarazione di cui al punto 9 non sembra che possa annoverarsi tra le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, rese ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 con l’applicazione delle relative sanzioni di cui all’art. 76 del medesimo decreto, per le seguenti ragioni: in primo luogo, manca nel testo dell’allegato un riferimento normativo espresso al DPR 445/2000; in secondo luogo, la ratio che ha mosso il legislatore nelle ipotesi in cui ha imposto l’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 – a titolo esemplificativo la dichiarazione resa ai sensi del co. 2 dell’art. 40 della l. 47/1985 (c.d. dichiarazione ante ’67) – risiede nella circostanza che simili autodichiarazioni assumono valore vincolante nella fase di commercializzazione dell’immobile e ciò giustifica il particolare sistema sanzionatorio previsto all’art. 76 DPR 445/2000. La medesima ratio non appare rinvenibile anche nell’autodichiarazione di cui al punto 9 dell’All. A, posto che essa mantiene un valore puramente informativo e non condiziona, così come detto per la dotazione dell’ACE, la commercializzazione dell’immobile e l’efficacia dell’atto traslativo.

 

Quanto alle modalità con cui il venditore può rilasciare tale dichiarazione in sede di trasferimento del bene, appare possibile che la stessa – in assenza di contrarie disposizioni – possa non essere contenuta nell’atto traslativo.

 

La complessità della materia rende in ogni caso opportuno contattare il proprio notaio di fiducia.

 

La certificazione energetica nelle Regioni che hanno legiferato

Le Regioni che hanno legiferato in materia energetica sono:

Emilia Romagna

Delib. Ass. Legisl. 4 marzo 2008, n. 156, Norme sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 25 marzo 2008, n. 47); Delib.G.R. 28 ottobre 2008, n. 1754 recante disposizioni per la formazione del Certificatore energetico in edilizia, in attuazione della delibera n. 156.

L’Emilia Romagna è stata una delle prime regioni a legiferare in materia.

E’ previsto l’obbligo di allegazione nell’ipotesi di trasferimento a titolo oneroso anche di singole unità immobiliari. Per la violazione di tali obblighi, tuttavia, non sono previste sanzioni. Pertanto, i notai hanno cura di avvisare le parti che l’immobile dev’essere dotato di ACE e che l’acquirente ha diritto di ricevere tale documento a cura e spese del venditore.

 Friuli-Venezia Giulia

L.R. 23 febbraio 2007 n. 5, Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio, pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 28 febbraio 2007, n. 9, in parte modificata dalla L.R. 21 ottobre 2008, n. 12.

All’art. 39 co. 4 è previsto che copia semplice del certificato energetico è depositata presso il Comune competente a cura del costruttore o del proprietario dell'immobile all'atto della richiesta di agibilità dell'immobile. Nessuna previsione con riferimento alla fase di commercializzazione dell’immobile.

Liguria

L.R. 29 maggio 2007, n. 22, Norme in materia di energia pubblicata nel B.U. Liguria 6 giugno 2007, n. 11, parte prima, modificata dalla L.R. 24 novembre 2008, n. 42.

La regione Liguria aveva inizialmente previsto l’obbligo di allegazione ex art. 28 co. 3 e 4 l. 22/2007 e la sanzione della nullità relativa nel caso di omessa allegazione, ex art. 33 co. 12 e 13; successivamente in linea con la disciplina nazionale, ha abrogato le disposizioni anche sanzionatorie relative all’obbligo di allegazione. Pertanto, rimane l’obbligo di dotazione di cui all’art. 28 co. 1 e 2, in vigore ormai per tutti gli edifici, e l’obbligo di consegna del documento ACE al momento della vendita. Non sono previste sanzioni per chi non vi ottempera.

Lombardia

Delibera Giunta regionale del 22 dicembre 2008 n. 8745, Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica nell’edilizia e per la certificazione energetica degli edifici; nonché L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 come di recente dalla L.R. 29 giugno 2009, n. 10 (pubblicata in B.U. 30 giugno, in vigore dal 1 luglio 2009).

Dal 1 luglio 2009 è necessario allegare - agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di porzioni di edifici situati nella regione Lombardia - l’attestato di certificazione energetica in base a quanto stabilito dalla Giunta Regionale, nella delibera n.8/8745 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 15 gennaio 2009.

L’alienante che non ottempera l’obbligo di allegazione incorre nella sanzione amministrativa da euro 5 mila a euro 20 mila.

Il co. 17-nonies stabilisce che il notaio che non abbia provveduto, anche giustificatamente, all’allegazione dell’ACE all’atto di trasferimento a titolo oneroso, deve inviare copia conforme dell’atto così ricevuto o autenticato, entro 15 giorni dalla registrazione, all’Organismo regionale di accreditamento, le cui funzioni per espressa previsione dell’art. 17 della Delibera del 2008, sono svolte dalla Cestec s.p.a. È ovvio, come tuttavia ribadisce la legge, che tale obbligo di trasmissione resta escluso per le ipotesi, sopra precisate, in cui non rilevi la disciplina energetica.

Piemonte

L.R. 28 maggio 2007 n. 13, Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia; art. 32 della L.R. 6 agosto 2009 n. 22, Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009; D.G.R. 4 agosto 2009, n. 43-11965)

L’art. 5 ai co. 1 e 2 della l.r. 13/2007 prevede sia l’obbligo di dotazione che l’obbligo di allegazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi edifici o di singole unità immobiliari.

All’art. 22 co. 12 della medesima legge, come modificato dall’art. 32 co. 3, l.r. 6 agosto 2009, n. 22, è stabilita la sanzione amministrativa per il venditore che non ottemperi all’obbligo di allegazione, da euro 1.000 ad euro 10.000 in base alla superficie del bene compravenduto. Mentre per il costruttore che violi l’obbligo di dotazione è prevista una sanzione amministrativa da 5000 a 30000 euro, ex art. 20 co. 7 l. 13/2007.

 

Regioni che hanno legiferato parzialmente; in attesa dei regolamenti attuativi si applicano le Linee Guida nazionali.

Puglia

L.R. 10-6-2008 n. 13, Norme per l'abitare sostenibile, pubblicata nel B.U. Puglia 13 giugno 2008, n. 93; nonché, Reg. 27 settembre 2007, n. 24, pubblicato nel B.U. Puglia 28 settembre 2007, n. 138, Regolamento per l'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale.

Manca il regolamento attuativo della Giunta regionale e perciò la norma regionale rimane inattuata. Si applica la normativa nazionale.

Valle d’Aosta

Legge regionale 18 aprile 2008, n. 21, Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia, pubblicata in B.U. 8 luglio 2008, n. 28.

Per i fabbricati nuovi è necessaria l’allegazione all’atto dell’ACE, in applicazione della legge regionale. Per quanto riguarda i fabbricati preesistenti si applica la normativa nazionale: bisogna quindi procedere con la dotazione ma non è necessaria l’allegazione..

Toscana

L.R. 24 febbraio 2005, n. 39 (pubblicata in B.U. del 7 marzo 2005, n. 19), come modificata dalla L.R. 23 novembre 2009, n. 71, che tuttavia non ha ancora provveduto all’emanazione del regolamento attuativo e quindi si tratta di norma inattuabile. Si applica la normativa nazionale.

Provincia autonoma di Bolzano

Non esiste alcun obbligo di allegazione, nonostante la provincia autonoma di Bolzano abbia costituito dal 2004 un’agenzia, Casa- Clima, che ha stabilito le classi di certificazione energetica per gli edifici. Si applicano le linee guida nazionali.

 

La certificazione energetica degli edifici dal 1° luglio 2009 (Studio n. 334-2009/C)

Appunti sull'abrogazione dell'obbligo di allegazione della certificazione energetica

Sicurezza degli impianti: nessun limite alla circolazione degli immobili

 


 

 

 

 

 

 

Bonus 55%  E' uscito il modello dell'Agenzia delle Entrate
agenzia_entrate

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009 -è stato approvato il modello di comunicazione per i lavori relativi agliinterventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta(art. 29 del d.l. n. 185/2008) per fruire della detrazione del 55% riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sull’involucro di edifici esistenti, di installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

 

Vai al sito Agenzia Entrate

 

Il modello deve essere utilizzato:

  • dai contribuenti che intendono fruire della detrazione d’imposta del 55 per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminaticon riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta;
  • per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi;

Pertanto le prime comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica,entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.

La comunicazionenondovrà essere inviata in caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta, né per i periodi d’imposta in cui non sono state sostenute spese.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.

Attenzione:i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione devono in ogni caso continuare ad inviare all’ENEA, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati indicati nel decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007.



fonte: Agenzia delle Entrate website


Tagli agli incentivi fiscali, le novità del D.L. 185/08

Fino ad oggi per accedere agli sgravi fiscali previsti per gli interventi di riqualificazione energetica, bastava inviare un’istanza all’Agenzia delle Entrate e all’Enea. Con il D.L. 185/08, invece, chi intende usufruire della detrazione del 55% delle spese già effettuate nel 2008, dovrà “prenotare” il beneficio fiscale inoltrando per via telematica una richiesta all’Agenzia delle Entrate tra il 15 gennaio e il 27 febbraio 2009 e attendere 30 giorni per la conferma o il silenzio-rifiuto.


Pubblicato sulla G.U. n. 280 del 29/11/2008 Suppl. Ord. n.263 il decreto legge n. 185 del 29 Novembre 2008 "Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"
All' Art 29 sono contenute novità relativamente agli sgravi fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. I soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a inviare anche una domanda all'Agenzia delle Entrate e attendere conferma, terminati i fondi previsti, oppure in assenza di risposta, infatti, non sarà più possibile accedere alla detrazione del 55%.
L’Agenzia delle Entrate esaminerà le istanze secondo l’ordine cronologico di invio e comunicherà, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza stessa, l’esito della verifica agli interessati. Solo dopo la ricezione dell’assenso da parte dell’Agenzia, il contribuente potrà usufruire della detrazione. Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, l’assenso si intende non fornito (silenzio-rifiuto ). Chi è nel dubbio comunque potrà sempre beneficiare delle detrazioni al 36 % per le ristrutturazioni edilizie applicabili in parte anche per gli interventi di tipo energetico, inviando prima di iniziare i lavori apposita comunicazione in raccomandata all'ufficio di Pescara.

Fonte: www.sacert.eu

 

Quadro di sintesi delle novità in materia di risparmio energetico introdotte dalla Legge Finanziaria 2008.(fonte ANIT)

 

Chiarimenti  in materia fiscali sulla  detrazione al 55 % su interventi finalizzati al risparmio energetico.

 

Detrazione del 55%: chiarimenti e interpretazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate - Pubblicata la  Risoluzione 283/E (7 luglio 2008) -fonte ANIT

Una circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dubbi sulla possibilità d’accesso alle detrazioni del 55% prendendo spunto da un quesito sull’agevolazione di un impianto a pannelli radianti. In particolare:

- Detrazione delle spese per il rifacimento dell’impianto di distribuzione: “L'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato, ed esula dalle competenza esercitabili dalla scrivente in sede di interpello. […] si ritiene, a titolo di esempio, che, nel caso in esame, la detrazione non compete con riferimento alle spese di rifacimento di tutti i pavimenti né per quelle sostenute per la dismissione del vecchio pavimento o per lo smaltimento del materiale relativo al vecchio pavimento.”

- Detrazione del 36%: “In relazione alle spese per cui non compete la detrazione del 55 per cento il contribuente potrà fruire, ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa, della detrazione del 36 per cento delle spese di ristrutturazione, di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni.”

- Modalità di fruizione della detrazione per interventi a cavallo tra il 2008 e il 2009: “Relativamente ai lavori per i quali il contribuente non è ancora in possesso della documentazione in quanto trattasi di interventi in corso di realizzazione - come nel caso in cui i lavori siano eseguiti a cavallo fra il periodo di imposta 2008 e 2009 - si fa presente che il comma 1-quater, dell'art. 4, del decreto di attuazione stabilisce che la detrazione spetta comunque nel periodo di imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati. Resta inteso che, ricorrendo tale ipotesi, nell'anno 2008 la detrazione può riguardare unicamente le spese effettivamente sostenute in tale annualità.”

- Modalità di fruizione della detrazione per spese pagate a rate: “Per quanto concerne l'ipotesi in cui il contribuente sostenga le spese pagando a rate, la scrivente ritiene che tale modalità di pagamento non ostacoli il riconoscimento dell'agevolazione a condizione che i pagamenti rateali siano effettuati mediante bonifico bancario o postale, negli anni di vigenza della disposizione agevolativa (entro il 2010).”

fonte: www.sacert.eu

 

 

 

 

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