ULTIME NOVITA'
Cosa cambia dopo il D.L. 25 giugno 2008,
n. 112 sulla
Certificazione
energetica
Premessa
L'8 ottobre 2005 è entrato in vigore il
decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (successivamente
modificato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311) per
l'attuazione della direttiva comunitaria 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell'edilizia. Scopo di tale
normativa è di stabilire i criteri, le condizioni e le
modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli
edifici al fine del "contenimento dei consumi
energetici".
Ruolo di primaria importanza va
riconosciuto, nell'ambito della disciplina dettata dal
D.Lgs. 192/2005, alla cd. "certificazione energetica", non
solo come strumento di controllo successivo (ex
post) del rispetto, in fase
di realizzazione degli edifici, delle prescrizioni volte a
migliorarne le prestazioni energetiche (art. 8 comma
secondo), ma soprattutto come strumento di "informazione"
dell'acquirente (art. 6 comma terzo) o del conduttore – nel
caso di locazione/affitto - (art. 6 comma quarto), ritenendo
il legislatore che una preventiva esauriente conoscenza da
parte degli acquirenti o dei conduttori dei dati relativi
all'efficienza e alla prestazione energetica dell'edificio
e, soprattutto, dei suggerimenti in merito agli interventi
più significativi ed economicamente convenienti per il
miglioramento della predetta prestazione, costituisca
presupposto imprescindibile per ottenere un costante e
graduale miglioramento delle prestazioni energetiche anche
degli edifici già esistenti (sia come incentivo per gli
attuali proprietari a migliorare tali prestazioni per
rendere l'immobile più "appetibile" sul mercato sia come
incentivo per gli acquirenti di orientare eventuali opere di
manutenzione, in via prioritaria, verso quegli interventi
che possano in qualche modo consentire il "contenimento dei
consumi energetici").
Gli attestati
La legge, al riguardo,
prevedeva due diversi "attestati" al fine della
"certificazione energetica":
- l’attestato di
qualificazione energetica chiamato a svolgere il
ruolo di strumento di controllo successivo del rispetto, in
fase di costruzione o ristrutturazione degli edifici,
delle prescrizioni volte a migliorarne le prestazioni
energetiche (art. 8 comma secondo);
- l'attestato di certificazione
energetica, chiamato a svolgere il ruolo di strumento di
"informazione" dell'acquirente o del conduttore (art. 6
commi terzo e quarto) circa la prestazione energetica ed il
grado di efficienza energetica degli edifici; in
particolare, al fine di assicurare quella funzione di
"strumento di informazione" propria dell'attestato di
certificazione energetica, il legislatore ha prescritto che
lo stesso, in caso di trasferimento a titolo oneroso di
interi immobili o di singole unità immobiliari, debba
essere allegato all'atto traslativo, e ciò a pena di nullità
(relativa) dell'atto medesimo ovvero che lo stesso, in caso
di locazione, venga consegnato o messo a disposizione del
conduttore, sempre a pena di nullità (relativa) del
contratto.
I due attestati si distinguevano, oltre che
per le diverse "funzioni", anche per quanto riguarda le
caratteristiche del "certificatore": infatti mentre
l'attestato di qualificazione energetica può essere
predisposto ed asseverato da un professionista abilitato
alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio "non
necessariamente estraneo alla proprietà e quindi non
necessariamente “terzo”, l’attestato di certificazione
energetica era rilasciato da "esperti" o "organismi"
"terzi", dei quale dovevano essere garantiti "la
qualificazione e l'indipendenza".
La disciplina
transitoria sino al 1° luglio 2008
l'obbligo di allegazione riguardava i
seguenti edifici:
A) I "NUOVI EDIFICI"
Ossia gli edifici costruiti in forza di
permesso di costruire o di denuncia di inizio attività
rispettivamente richiesto o presentata DOPO l'8 ottobre 2005
(in caso di permesso di costruire è alla data della
richiesta e non alla data del rilascio che bisogna fare
riferimento).
B) GLI EDIFICI RADICALMENTE
RISTRUTTURATI
Ossia gli edifici di superficie utile
superiore a 1000 mq. che siano stati oggetto di interventi
di ristrutturazione radicale in forza di permesso di
costruire o di denuncia di inizio attività rispettivamente
richiesto o presentata dopo l'8 ottobre 2005.
Per "ristrutturazione radicale" ai fini
della disciplina in tema di allegazione della certificazione
energica si intendono:
- la ristrutturazione integrale degli elementi edilizi
costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie
utile superiore a 1000 metri quadrati;
- la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti di
superficie utile superiore a 1000 metri quadrati).
C) GLI EDIFICI "AGEVOLATI"
Ossia gli immobili sui quali siano stati
eseguiti, successivamente al 1° gennaio 2007, interventi
finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche
per i quali si intenda accedere agli incentivi ed alle
agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o
contributi a carico di fondi pubblici o della generalità
degli utenti, in relazione ai quali sia già stato rilasciato
l'attestato di certificazione energetica o, in via
transitoria l'attestato di qualificazione energetica.
D) GLI EDIFICI "PUBBLICI"
Ossia edifici pubblici o detenuti da
soggetto pubblici per i quali dopo il 1 °luglio 2007 siano
stati rinnovati ovvero stipulati nuovi contratti relativi
alla gestione degli impianti termici o di
climatizzazione.
E) GLI EDIFICI DI SUPERFICIE UTILE SUPERIORE
A 1.000 MQ
Ossia gli edifici o singole unità, a
prescindere dall'epoca di costruzione e dalla data in cui è
stata fatta la richiesta del titolo edilizio, di superficie
utile superiore a 1000 mq, sempre che l'atto traslativo
abbia per oggetto l'intero immobile.
Dal 1° luglio 2008
l'obbligo di allegazione riguardava oltre
gli edifici di cui sopra sub A), sub B), sub C) e sub D)
anche tutti gli altri edifici, a prescindere dall'epoca di
costruzione e dalla superficie utile, escluse, soltanto, le
singole unità immobiliari di superficie inferiore a 1000
mq.
Dal 1° luglio 2009
l'obbligo di allegazione riguarda tutti gli
edifici a prescindere dall'epoca di costruzione e dalla
superficie utile.
L’abrogazione dell’obbligo di
allegazione
Il 5 agosto
2008 la
Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di
conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria.
L’art. 35 comma 2-bis del provvedimento
dispone l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 6 del d.lgs.
192/2005 (che prevedono l’obbligo di allegazione e consegna
del certificato energetico) e dei commi 8 e 9 dell’art. 15
(che stabiliscono la sanzione della nullità “relativa”)
.
A seguito di tale abrogazione, mentre
sembrava certa la soppressione dell’obbligo di allegazione
del certificato energetico agli atti traslativi degli
edifici esistenti nelle regioni che non hanno legiferato
dopo il d.lgs. n. 192/2005 (come successivamente modificato
dal d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 311), meno sicura appariva
l’abrogazione dello stesso obbligo in quelle regioni (come
ad esempio Piemonte, Lombardia, Liguria, Val d’Aosta, Emilia
Romagna) che, con norme o delibere di giunta, avevano
previsto non solo l’allegazione agli atti negoziali ma – in
alcuni casi – anche le relative sanzioni.
Le Linee Guida
Nazionali in tema di certificazione
energetica
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 158 del 10
luglio 2009, in attuazione di quanto previsto al co. 9
dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, il
decreto del 26 giugno 2009 del Ministero dello Sviluppo
Economico che definisce le Linee Guida Nazionali per la
certificazione energetica degli edifici e gli strumenti di
raccordo, concertazione, cooperazione tra lo Stato e le
Regioni.
Il decreto è entrato in vigore nel termine
di 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e
quindi, il 25 luglio 2009), mancando diverse previsioni che
eventualmente ne anticipino ovvero posticipino
l’efficacia.
In base all’art. 3 co. 3 delle Linee Guida,
esse si applicano per le regioni e province autonome che non
abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di
certificazione energetica e comunque sino all’entrata in
vigore dei predetti strumenti. Tale precisazione non fa che
ribadire l’autonomia legislativa riconosciuta alle regioni
che tuttavia devono tenere conto, anche con un graduale
ravvicinamento dei propri strumenti qualora abbiano già
legiferato, degli elementi essenziali del sistema di
certificazione energetica di cui al successivo art. 4.
Dall’AQE all’ACE
L’emanazione delle Linee Guida Nazionali
pone fine al periodo transitorio disciplinato fino ad ora
dal Titolo II del d.lgs. 192/2005 e precisamente, in base
all’art. 11 co. 1-bis del decreto 192, dal 25 luglio
l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) sarà
definitivamente dismesso come documento di certificazione
energetica in favore dell’Attestato di Certificazione
Energetica (ACE).
In considerazione del co. 1-ter dell’art.
11, gli Attestati di Qualificazione Energetica fino ad ora
utilizzati perderanno la loro efficacia trascorsi dodici
mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali, e pertanto
dal 26 giugno 2010 la certificazione energetica degli
edifici sarà affidata esclusivamente ai modelli di ACE per
come predisposti all’Allegato 6 del decreto.
Fino a questa data, in sostanza, gli
immobili già dotati dell’AQE potranno continuare a circolare
con tale Attestato, ma dal 26 giugno 2010 qualora si debba
procedere al trasferimento a titolo oneroso dell’immobile
che fu dotato di AQE, si dovrà procedere alla sostituzione
del predetto Attestato ormai inefficace ai fini della
dotazione, con un nuovo documento - ACE - redatto secondo le
indicazioni contenute nel punto 8 dell’All. A ed in base al
modello di cui all’All. 6, che si differenzia dall’AQE
essenzialmente per due elementi:
-
L’indicazione della classe energetica dell’edificio, che
manca nell’AQE;
- Il
Soggetto certificatore, che non potrà più essere un soggetto
coinvolto nella proprietà, ovvero nella progettazione o
realizzazione dell'edificio, ma al contrario dovrà essere un
soggetto imparziale ed indipendente e di ciò ne dovrà dare
conto nell’ACE stesso (si veda all’ALL. 6, il punto 14).
Tale dichiarazione assume rilevanza anche penale ai sensi
degli artt. 359 e 481 c.p.
La redazione del documento ACE avviene sotto
l’esclusiva responsabilità del soggetto certificatore
competente.
Gli attuali AQE devono essere utilizzati in
ogni caso dal soggetto certificatore per la redazione
dell’ACE, unitamente alle risultanze di un’eventuale
diagnosi energetica che sia già stata compiuta sull’immobile
(punto 8 ALL. A).
Nulla cambia per il costruttore, il quale
rimane in ogni caso soggetto alla sanzione di cui all’art.
15 co. 7 del decreto 192 nell’ipotesi in cui ometta di
consegnare l’ACE contestualmente alla consegna
dell’immobile.
Soggetti certificatori: difficoltà
interpretative.
Le Linee Guida non stabiliscono alcunché in
relazione alla definizione dei Soggetti certificatori. Ai
sensi dell’art. 4 co. 1 lett. c d.lgs. 192/2005, un tale
compito resta affidato a successivi decreti presidenziali
che definiranno i requisiti professionali e i criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici e
l'ispezione degli impianti di climatizzazione,.
In attesa di tali decreti, nelle regioni che
non hanno legiferato in materia energetica ovvero che hanno
legiferato ma la normativa è ancora in attesa di attuazione,
si ritiene debba essere applicata la normativa nazionale ed
in particolare quanto previsto dal comma 6 dell'art. 18 del
d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115. Esso ha disposto che ai fini
di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nelle more
dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino
alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si
applica l'allegato III del decreto 115. Il punto 2 del
predetto allegato III definisce i soggetti abilitati alla
certificazione energetica degli edifici; così recita:
"Si definisce tecnico abilitato un tecnico
operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi
pubblici o di società di servizi pubbliche o private
(comprese le società di ingegneria) che di professionista
libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi
professionali, ed abilitato all'esercizio della professione
relativa alla progettazione di edifici ed impianti,
asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze
ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico
abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze.
Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o
nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di
competenza), egli deve operare in collaborazione con altro
tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra
tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la
competenza.
Ai soli fini della
certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i
soggetti in possesso di titoli di studio tecnico
scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e
province autonome, e abilitati dalle predette
amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione
per la certificazione energetica degli edifici con
superamento di esami finali. I predetti corsi ed esami sono
svolti direttamente da regioni e province autonome o
autorizzati dalle stesse amministrazioni” (comma 2).
Al comma 3 del predetto punto 2 allegato III
si dispone che: "Ai fini di assicurare indipendenza ed
imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori di cui
al punto 1, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione
dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di
nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra
l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o
indiretto nel processo di progettazione e realizzazione
dell'edificio da certificare o con i produttori dei
materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché
rispetto ai vantaggi che possano derivarne al
richiedente;
b) nel caso di certificazione di edifici
esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di
non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei
materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché
rispetto ai vantaggi che possano derivarne al
richiedente".
Si precisa poi al comma 4 del predetto
allegato III che: "Qualora il tecnico abilitato sia
dipendente od operi per conto di enti pubblici ovvero di
organismi di diritto pubblico operanti nel settore
dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza
di cui al punto 3 è da intendersi superato dalle stesse
finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di
interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi".
Ambito applicativo: le tipologie edilizie
rilevanti per la certificazione energetica.
Uno tra gli aspetti rilevanti ed innovativi
della Linee Guida è la definizione dell’ambito applicativo
del decreto legislativo 192/2005 e successive modifiche, in
ordine alle diverse tipologie immobiliari.
Al punto 2 dell’All. A del decreto qui in
esame, è previsto che il decreto legislativo sulla
certificazione energetica si applica a tutti gli edifici
dellecategorie di cui all’articolo 3, del decreto Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, indipendentemente
dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici
esplicitamenteod evidentemente dedicati ad uno dei servizi
energetici di cui è previsto il calcolo
delleprestazioni.
Si sottolinea che tra le categorie predette
non rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi
multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione
degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle
porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili,
purché scorporabili agli effetti dell’isolamento
termico.
Pertanto, alla luce di tali specificazioni,
gli edifici coinvolti nella certificazione energetica sono
quelli appartenenti alle seguenti categorie:
-
edifici adibiti a residenza e assimilabili (tra cui case
private, case vacanze, conventi, caserme, alberghi ecc.
ecc.);
-
edifici adibiti a uffici;
-
edifici adibiti a ospedali, cliniche, case di cura;
-
edifici adibiti ad attività ricreative o di culto (cinema,
teatri, sale mostre, musei, biblioteche, bar, ristoranti,
sale da ballo);
-
edifici adibiti ad attività commerciali;
-
edifici adibiti ad attività sportive;
-
edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i
livelli.
Nel caso di edifici esistenti nei quali
coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi
(residenziale ed altri usi) qualora non fosse tecnicamente
possibile trattare separatamente le diverse zone termiche,
l’edificio è valutato e classificato in base alla
destinazione d’uso prevalente in termini di volume
riscaldato.
L’autodichiarazione
Il punto 9 dell’All. A, per immobili di
superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq, stabilisce
che il proprietario “consapevole della scadente qualità
energetica dell’immobile”, anziché dotarlo dell’ACE, può
ricorrere ad un’autodichiarazione in cui afferma che:
- l’edificio è di classe energetica G;
- i costi per la gestione energetica
dell’edificio sono molto alti.
La predetta autodichiarazione costituisce
un’alternativa alla dotazione dell’ACE da rendere in sede di
trasferimento dell’immobile: ciò si evince dalla
formulazione della norma, che ricollega al (solo)
proprietario l’emanazione della dichiarazione per “mantenere
la garanzia di una corretta informazione
all’acquirente”.
La circostanza che il bene possa essere
trasferito con l’autodichiarazione in parola, non sposta le
conclusioni cui è pervenuto il Consiglio Nazionale del
Notariato nello Studio n. 334-2009/C (vedi in Attualità) in
ordine all’ammissibilità delle pattuizioni con cui le parti
stabiliscono le modalità per assolvere all’obbligo di
dotazione.
Resta ferma infatti per le parti, la
possibilità di affidarsi ad un soggetto certificatore che
attesti nell’ACE lo stato energetico dell’immobile, quando
ad esempio in sede di vendita l’alienante non sia in grado
di rendere la predetta dichiarazione (perché non conosce se
lo stato energetico dell’edificio sia “scadente” nel senso
previsto dal D.M. ovvero, non conosca in generale quale sia
lo stato energetico del bene). Vi sarà quindi la possibilità
di pattuire con l’acquirente che sia quest’ultimo a dover
provvedere alla dotazione della certificazione energetica
dell’edificio.
Si tratta, in ultima analisi, di due
strumenti alternativi – ma diversi – da cui consegue il
medesimo risultato (la conoscenza dello stato energetico del
bene), in un caso conseguibile necessariamente con
l’intervento del venditore, nell’altro con un documento
redatto da un tecnico abilitato su incaricato del venditore
o del compratore.
Occorre evidenziare che resa la
dichiarazione il proprietario è tenuto a trasmetterne copia
alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio,
entro quindici giorni dalla data del rilascio.
Non sono previste sanzioni per il
proprietario in caso di autodichiarazione mendace e nemmeno
un sistema di controlli sull’effettiva portata energetica
degli edifici dichiarati essere di classe G.
Quanto ai nuovi edifici, infine, pur se
scadenti sul piano energetico – il che appare, invero,
improbabile – il venditore non avrà la possibilità di
rendere la suddetta autodichiarazione e ciò in realtà è
coerente con l’osservazione che la disciplina energetica
investe l’edificio nuovo fin dalla fase della
progettazione.
L’autodichiarazione di cui al punto 9 non
sembra che possa annoverarsi tra le dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà, rese ai sensi dell’art.
47 DPR 445/2000 con l’applicazione delle relative sanzioni
di cui all’art. 76 del medesimo decreto, per le seguenti
ragioni: in primo luogo, manca nel testo dell’allegato un
riferimento normativo espresso al DPR 445/2000; in secondo
luogo, la ratio che ha mosso il legislatore nelle ipotesi in
cui ha imposto l’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000
– a titolo esemplificativo la dichiarazione resa ai sensi
del co. 2 dell’art. 40 della l. 47/1985 (c.d. dichiarazione
ante ’67) – risiede nella circostanza che simili
autodichiarazioni assumono valore vincolante nella fase di
commercializzazione dell’immobile e ciò giustifica il
particolare sistema sanzionatorio previsto all’art. 76 DPR
445/2000. La medesima ratio non appare rinvenibile anche
nell’autodichiarazione di cui al punto 9 dell’All. A, posto
che essa mantiene un valore puramente informativo e non
condiziona, così come detto per la dotazione dell’ACE, la
commercializzazione dell’immobile e l’efficacia dell’atto
traslativo.
Quanto alle modalità con cui il venditore
può rilasciare tale dichiarazione in sede di trasferimento
del bene, appare possibile che la stessa – in assenza di
contrarie disposizioni – possa non essere contenuta
nell’atto traslativo.
La complessità della materia rende in
ogni caso opportuno contattare il proprio notaio di
fiducia.
La certificazione energetica nelle
Regioni che hanno legiferato
Le Regioni che hanno legiferato in materia
energetica sono:
Emilia Romagna
Delib. Ass. Legisl. 4 marzo 2008, n. 156,
Norme sulle procedure di certificazione energetica degli
edifici, pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 25 marzo 2008,
n. 47); Delib.G.R. 28 ottobre 2008, n. 1754 recante
disposizioni per la formazione del Certificatore energetico
in edilizia, in attuazione della delibera n. 156.
L’Emilia Romagna è stata una delle prime
regioni a legiferare in materia.
E’ previsto l’obbligo di allegazione
nell’ipotesi di trasferimento a titolo oneroso anche di
singole unità immobiliari. Per la violazione di tali
obblighi, tuttavia, non sono previste sanzioni. Pertanto, i
notai hanno cura di avvisare le parti che l’immobile
dev’essere dotato di ACE e che l’acquirente ha diritto di
ricevere tale documento a cura e spese del venditore.
Friuli-Venezia Giulia
L.R. 23 febbraio 2007 n. 5, Riforma
dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del
paesaggio, pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 28
febbraio 2007, n. 9, in parte modificata dalla L.R. 21
ottobre 2008, n. 12.
All’art. 39 co. 4 è previsto che copia
semplice del certificato energetico è depositata presso il
Comune competente a cura del costruttore o del proprietario
dell'immobile all'atto della richiesta di agibilità
dell'immobile. Nessuna previsione con riferimento alla fase
di commercializzazione dell’immobile.
Liguria
L.R. 29 maggio 2007, n. 22, Norme in
materia di energia pubblicata nel B.U. Liguria 6 giugno
2007, n. 11, parte prima, modificata dalla L.R. 24 novembre
2008, n. 42.
La regione Liguria aveva inizialmente
previsto l’obbligo di allegazione ex art. 28 co. 3 e 4 l.
22/2007 e la sanzione della nullità relativa nel caso di
omessa allegazione, ex art. 33 co. 12 e 13; successivamente
in linea con la disciplina nazionale, ha abrogato le
disposizioni anche sanzionatorie relative all’obbligo di
allegazione. Pertanto, rimane l’obbligo di dotazione di cui
all’art. 28 co. 1 e 2, in vigore ormai per tutti gli
edifici, e l’obbligo di consegna del documento ACE al
momento della vendita. Non sono previste sanzioni per chi
non vi ottempera.
Lombardia
Delibera Giunta regionale del 22 dicembre
2008 n. 8745, Determinazioni in merito alle disposizioni per
l’efficienza energetica nell’edilizia e per la
certificazione energetica degli edifici; nonché L.R. 11
dicembre 2006, n. 24 come di recente dalla L.R. 29 giugno
2009, n. 10 (pubblicata in B.U. 30 giugno, in vigore dal 1
luglio 2009).
Dal 1 luglio 2009 è necessario allegare -
agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di
porzioni di edifici situati nella regione Lombardia -
l’attestato di certificazione energetica in base a quanto
stabilito dalla Giunta Regionale, nella delibera n.8/8745
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
del 15 gennaio 2009.
L’alienante che non ottempera l’obbligo di
allegazione incorre nella sanzione amministrativa da euro 5
mila a euro 20 mila.
Il co. 17-nonies stabilisce che il notaio
che non abbia provveduto, anche giustificatamente,
all’allegazione dell’ACE all’atto di trasferimento a titolo
oneroso, deve inviare copia conforme dell’atto così ricevuto
o autenticato, entro 15 giorni dalla registrazione,
all’Organismo regionale di accreditamento, le cui funzioni
per espressa previsione dell’art. 17 della Delibera del
2008, sono svolte dalla Cestec s.p.a. È ovvio, come tuttavia
ribadisce la legge, che tale obbligo di trasmissione resta
escluso per le ipotesi, sopra precisate, in cui non rilevi
la disciplina energetica.
Piemonte
L.R. 28 maggio 2007 n. 13, Disposizioni
in materia di rendimento energetico nell'edilizia; art. 32
della L.R. 6 agosto 2009 n. 22, Disposizioni collegate alla
manovra finanziaria per l'anno 2009; D.G.R. 4 agosto 2009,
n. 43-11965)
L’art. 5 ai co. 1 e 2 della l.r. 13/2007
prevede sia l’obbligo di dotazione che l’obbligo di
allegazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso di
interi edifici o di singole unità immobiliari.
All’art. 22 co. 12 della medesima legge,
come modificato dall’art. 32 co. 3, l.r. 6 agosto 2009, n.
22, è stabilita la sanzione amministrativa per il venditore
che non ottemperi all’obbligo di allegazione, da euro 1.000
ad euro 10.000 in base alla superficie del bene
compravenduto. Mentre per il costruttore che violi l’obbligo
di dotazione è prevista una sanzione amministrativa da 5000
a 30000 euro, ex art. 20 co. 7 l. 13/2007.
Regioni che hanno legiferato
parzialmente; in attesa dei regolamenti attuativi si
applicano le Linee Guida nazionali.
Puglia
L.R. 10-6-2008 n. 13, Norme per l'abitare
sostenibile, pubblicata nel B.U. Puglia 13 giugno 2008, n.
93; nonché, Reg. 27 settembre 2007, n. 24, pubblicato nel
B.U. Puglia 28 settembre 2007, n. 138, Regolamento per
l'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311,
in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione
degli impianti termici e di climatizzazione del territorio
regionale.
Manca il regolamento attuativo della Giunta
regionale e perciò la norma regionale rimane inattuata. Si
applica la normativa nazionale.
Valle d’Aosta
Legge regionale 18 aprile 2008, n. 21,
Disposizioni in materia di rendimento energetico
nell'edilizia, pubblicata in B.U. 8 luglio 2008, n.
28.
Per i fabbricati nuovi è necessaria
l’allegazione all’atto dell’ACE, in applicazione della legge
regionale. Per quanto riguarda i fabbricati preesistenti si
applica la normativa nazionale: bisogna quindi procedere con
la dotazione ma non è necessaria l’allegazione..
Toscana
L.R. 24 febbraio 2005, n. 39 (pubblicata
in B.U. del 7 marzo 2005, n. 19), come modificata
dalla L.R. 23 novembre
2009, n. 71, che tuttavia non ha
ancora provveduto all’emanazione del regolamento attuativo e
quindi si tratta di norma inattuabile. Si applica la
normativa nazionale.
Provincia autonoma di Bolzano
Non esiste alcun obbligo di allegazione,
nonostante la provincia autonoma di Bolzano abbia costituito
dal 2004 un’agenzia, Casa- Clima, che ha stabilito le classi
di certificazione energetica per gli edifici. Si applicano
le linee guida nazionali.
La certificazione energetica degli edifici dal 1° luglio 2009
(Studio n. 334-2009/C)
Appunti sull'abrogazione dell'obbligo di allegazione della
certificazione energetica
Sicurezza degli impianti: nessun limite alla circolazione degli
immobili
Con il
provvedimento del
Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009
-è stato approvato il modello di
comunicazione per i lavori relativi
agliinterventi di riqualificazione
energetica che proseguono oltre il periodo
d’imposta(art. 29 del d.l. n.
185/2008) per fruire della detrazione del 55%
riconosciuta per gli interventi di
riqualificazione energetica di edifici
esistenti, sull’involucro di edifici esistenti,
di installazione di pannelli solari e di
sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale.
Il
modello deve essere utilizzato:
- dai contribuenti che intendono fruire
della detrazione d’imposta del 55 per
comunicare le spese sostenute nei periodi
d’imposta precedenti a quello in cui i
lavori sono terminaticon
riferimento ai soli lavori che proseguono
oltre il periodo d’imposta;
- per comunicare le spese sostenute nel
2009 e negli anni successivi;
Pertanto le prime comunicazioni dovranno essere
inviate all’Agenzia delle entrate,
esclusivamente in via telematica,entro
il 31 marzo 2010, indicando le spese
sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano
già terminati entro il 31 dicembre 2009.
La
comunicazionenondovrà essere
inviata in caso di lavori iniziati e conclusi
nel medesimo periodo d’imposta, né per i
periodi d’imposta in cui non sono state
sostenute spese.
I
soggetti diversi dalle persone fisiche, con
periodo d’imposta non coincidente con l’anno
solare, devono inviare la comunicazione entro
90 giorni dal termine del periodo d’imposta in
cui sono state sostenute le spese.
Attenzione:i contribuenti che
intendono avvalersi della detrazione devono in
ogni caso continuare ad inviare all’ENEA,
attraverso il sito internet
www.acs.enea.it, entro 90 giorni
dalla fine dei lavori, i dati indicati nel
decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 19 febbraio 2007.
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fonte: Agenzia delle Entrate website
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agli incentivi fiscali, le novità del D.L.
185/08
Fino ad oggi per
accedere agli sgravi fiscali previsti per gli interventi
di riqualificazione energetica, bastava inviare
un’istanza all’Agenzia delle Entrate e all’Enea. Con il
D.L. 185/08, invece, chi intende usufruire della
detrazione del 55% delle spese già effettuate nel 2008,
dovrà “prenotare” il beneficio fiscale inoltrando per via
telematica una richiesta all’Agenzia delle Entrate tra il
15 gennaio e il 27 febbraio 2009 e attendere 30 giorni
per la conferma o il
silenzio-rifiuto.
Pubblicato sulla G.U. n. 280 del 29/11/2008
Suppl. Ord. n.263 il
decreto legge n. 185 del 29
Novembre 2008 "Misure urgenti per il sostegno alle famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico
nazionale"
All'
Art 29 sono
contenute novità relativamente agli sgravi fiscali del 55% per
gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. I
soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a
inviare anche una domanda all'Agenzia delle Entrate e attendere
conferma, terminati i fondi previsti, oppure in
assenza di risposta, infatti, non sarà più possibile accedere
alla detrazione del 55%.
L’Agenzia delle Entrate esaminerà
le istanze secondo l’ordine cronologico di invio e comunicherà,
esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla
ricezione dell’istanza stessa, l’esito della verifica agli
interessati. Solo dopo la ricezione dell’assenso da parte
dell’Agenzia, il contribuente potrà usufruire della detrazione.
Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza senza
esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia
delle Entrate, l’assenso si intende non fornito
(silenzio-rifiuto
). Chi è nel dubbio comunque
potrà sempre beneficiare delle detrazioni
al 36 % per le ristrutturazioni edilizie applicabili
in parte anche per gli interventi di tipo energetico,
inviando prima di iniziare i lavori apposita
comunicazione in raccomandata all'ufficio di
Pescara.
Fonte: www.sacert.eu
Quadro di sintesi delle novità in materia di risparmio
energetico introdotte dalla Legge Finanziaria
2008.(fonte ANIT)
Chiarimenti in materia fiscali
sulla detrazione al 55 % su interventi
finalizzati al risparmio energetico.
Detrazione del 55%: chiarimenti e
interpretazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate -
Pubblicata la
Risoluzione 283/E (7 luglio
2008) -fonte ANIT
Una circolare
dell'Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dubbi sulla
possibilità d’accesso alle detrazioni del 55% prendendo spunto
da un quesito sull’agevolazione di un impianto a pannelli
radianti. In particolare:
- Detrazione delle spese per il rifacimento
dell’impianto di
distribuzione:
“L'individuazione delle spese connesse deve essere
effettuata da un tecnico abilitato, ed esula dalle
competenza esercitabili dalla scrivente in sede di
interpello. […] si ritiene, a titolo di esempio, che, nel
caso in esame, la detrazione non compete con riferimento
alle spese di rifacimento di tutti i pavimenti né per
quelle sostenute per la dismissione del vecchio pavimento
o per lo smaltimento del materiale relativo al vecchio
pavimento.”
- Detrazione del
36%: “In
relazione alle spese per cui non compete la detrazione
del 55 per cento il contribuente potrà fruire, ove
ricorrano le condizioni previste dalla normativa, della
detrazione del 36 per cento delle spese di
ristrutturazione, di cui all'art. 1 della legge n. 449
del 1997 e successive modificazioni.”
- Modalità di fruizione della detrazione per
interventi a cavallo tra il 2008 e il
2009:
“Relativamente ai lavori per i quali il contribuente non è
ancora in possesso della documentazione in quanto trattasi di
interventi in corso di realizzazione - come nel caso in cui i
lavori siano eseguiti a cavallo fra il periodo di imposta 2008
e 2009 - si fa presente che il comma 1-quater, dell'art. 4, del
decreto di attuazione stabilisce che la detrazione spetta
comunque nel periodo di imposta in cui la spesa è sostenuta, a
condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono
ancora ultimati. Resta inteso che, ricorrendo tale ipotesi,
nell'anno 2008 la detrazione può riguardare unicamente le spese
effettivamente sostenute in tale annualità.”
- Modalità di fruizione della detrazione per
spese pagate a rate: “Per quanto concerne l'ipotesi in cui il
contribuente sostenga le spese pagando a rate, la scrivente
ritiene che tale modalità di pagamento non ostacoli il
riconoscimento dell'agevolazione a condizione che i pagamenti
rateali siano effettuati mediante bonifico bancario o postale,
negli anni di vigenza della disposizione agevolativa (entro il
2010).”
fonte:
www.sacert.eu
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